La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 40746/2023, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da due imputati contro una sentenza di patteggiamento per reati di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. La decisione ribadisce i rigidi limiti del ricorso patteggiamento, come stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. In particolare, la Corte ha chiarito che la contestazione di un'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo in caso di 'errore manifesto', ovvero un errore palesemente evidente e non opinabile, condizione non riscontrata nel caso di specie.
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