Un avvocato ottiene un decreto ingiuntivo per riscuotere i propri onorari professionali. L'Agenzia delle Entrate richiede il pagamento dell'imposta di registro sia per il decreto sia, tramite la tassazione per enunciazione, per il contratto di mandato professionale sottostante. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del fisco. I giudici chiariscono che, sebbene il decreto ingiuntivo vada letto insieme al ricorso, una menzione generica dell'attività svolta non basta a integrare la tassazione per enunciazione. Per applicare la doppia imposta, l'atto richiamato deve essere descritto nei suoi elementi essenziali (soggetti, oggetto, accordi economici) così da poter essere registrato autonomamente. Di conseguenza, la richiesta del fisco è illegittima e il professionista vince la causa.
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