La Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un dipendente bancario che ha lavorato per lunghi periodi all'estero, ricevendo un "trattamento estero". La controversia riguardava l'inclusione di tale trattamento nella base di calcolo del TFR. La Corte ha confermato che le componenti del trattamento destinate a rimborsare spese specifiche, come l'alloggio e i viaggi, non hanno natura retributiva e sono quindi escluse dal TFR. Ha inoltre chiarito che i contributi previdenziali devono essere calcolati sulla retribuzione effettiva e non su basi convenzionali fiscali. Entrambi i ricorsi, del lavoratore e della banca, sono stati respinti.
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