La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale presentato da un imputato, condannato per reati di dichiarazione e attestazione false (Art. 494 e 483 c.p.). Il Ricorrente contestava la motivazione della condanna e la mancata disapplicazione della recidiva. La Corte ha ritenuto le doglianze sul primo punto mere questioni di fatto, non ammissibili in sede di legittimità. Il secondo motivo, sulla recidiva, è stato considerato aspecifico, poiché riproduceva argomenti già valutati. L'inammissibilità ricorso penale ha comportato la condanna del Ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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