Un uomo in stato di fermo ha infranto a calci e pugni la vetrata della camera di sicurezza in Questura. I giudici di merito hanno condannato l'imputato per il reato di danneggiamento, negando la particolare tenuità del fatto e le attenuanti per risarcimento tardivo. L'uomo ha proposto ricorso per cassazione lamentando l'assenza di dolo specifico e chiedendo il riconoscimento del danno economico lieve. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che per integrare il reato di danneggiamento basta la semplice volontà di distruggere il bene, senza scopi ulteriori. Inoltre, la gravità del contesto istituzionale, i precedenti penali e la riparazione economica avvenuta oltre i termini del giudizio abbreviato impediscono ogni sconto di pena.
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