La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile perché privo dei requisiti di specificità. L'appellante contestava il mancato riconoscimento della "continuazione esterna" tra reati, ma il suo ricorso è stato giudicato generico, indeterminato e non correlato alle argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte ha ribadito che la valutazione sull'unicità del disegno criminoso è una questione di fatto, di competenza del giudice di merito, e non può essere riesaminata in sede di legittimità se la motivazione è adeguata. Il ricorso si limitava a riproporre le stesse doglianze già respinte in appello, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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