La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per truffa contrattuale, realizzata tramite un assegno contraffatto. L'imputato contestava la mancata ammissione di una perizia grafica e il vizio di motivazione. La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso miravano a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, confermando che il giudice di merito può basare il proprio convincimento su una valutazione logica delle prove, senza necessità di perizie, se la riconducibilità della firma è evidente.
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