Un Lavoratore, condannato per violenza privata (art. 610 c.p.), ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza d'appello. Il Lavoratore contestava la valutazione delle prove e l'intervenuta prescrizione del reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le contestazioni sulle prove fossero mere doglianze di fatto, non ammissibili in sede di legittimità. Inoltre, l'eccezione di prescrizione è stata respinta, poiché il tempo utile si calcola dalla lettura del dispositivo della sentenza, e l'inammissibilità del ricorso impedisce ulteriori decorrenze. Il Lavoratore deve pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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