La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 47493/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per spaccio di stupefacenti. Il ricorso contestava la mancata qualificazione del reato come di lieve entità e l'aumento di pena per la continuazione. La Corte ha ritenuto le censure di natura fattuale e manifestamente infondate, confermando che la reiterazione delle condotte di spaccio giustificava sia la pena che il diniego dell'ipotesi lieve. Questo caso evidenzia quando un ricorso inammissibile spaccio viene rigettato per motivi procedurali.
Continua »