La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile penale avverso una condanna per il reato di cui all'art. 651 c.p. L'imputato contestava la mancata sostituzione della pena detentiva con una pecuniaria, ma la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata. La motivazione della Corte d'Appello, basata sulla gravità del reato e l'aggressività del ricorrente, è stata considerata adeguata e coerente, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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