Un Lavoratore, condannato per furto con strappo con patteggiamento, ha presentato ricorso. Ha contestato la sentenza per violazione di legge, carenza di motivazione, pena eccessiva e erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che i motivi di ricorso contro una sentenza di patteggiamento sono limitati dall'Art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Le doglianze del Lavoratore, ad eccezione di una generica contestazione sulla qualificazione giuridica, non rientravano in questi limiti. Il Lavoratore deve pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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