Un lavoratore ha chiesto alla sua azienda il pagamento di un'Indennità professionale, un emolumento previsto da un vecchio contratto collettivo, sostenendo di averne diritto dopo aver raggiunto un certo livello di carriera. L'azienda ha negato il diritto. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, interpretando l'accordo aziendale nel senso che l'indennità era destinata solo a chi già la percepiva sotto un precedente sistema di classificazione, non a chi la acquisiva tramite progressione di carriera con le nuove regole. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del lavoratore inammissibile, ribadendo che l'interpretazione degli accordi aziendali spetta ai giudici di merito e può essere contestata solo per specifici errori di diritto, non per una semplice diversa lettura del contratto.
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