L'Azienda e il Socio Amministratore hanno presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza che aveva dichiarato estinto un precedente giudizio d'appello. La Corte d'Appello aveva ritenuto scaduto il termine per la riassunzione del processo, interrotto a causa del loro fallimento. I ricorrenti sostenevano che il termine di tre mesi per la riassunzione avrebbe dovuto decorrere dal momento in cui avevano riacquisito la piena capacità processuale, non dalla conoscenza dell'interruzione. Hanno anche sollevato una questione di legittimità costituzionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che, se il curatore fallimentare decide consapevolmente di non riassumere il processo e tale decisione non viene impugnata dai falliti, il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza dell'evento interruttivo, non dalla successiva riacquisizione della capacità processuale.
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