La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso patteggiamento inammissibile. Un imputato aveva impugnato la sentenza ottenuta con rito alternativo, ma i motivi del suo ricorso non rientravano tra quelli, molto limitati, previsti dalla legge. La normativa, infatti, consente di contestare il patteggiamento solo per vizi specifici, come l'errata qualificazione del fatto o l'illegalità della pena. Poiché le censure sollevate erano fuori da questo perimetro, la Corte ha respinto il ricorso senza nemmeno entrare nel merito della questione. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una pesante sanzione di 4.000 euro.
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