La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di due imputati condannati per bancarotta. L'ordinanza chiarisce i limiti del giudizio di legittimità, sottolineando che il ricorso in Cassazione non può consistere nella mera ripetizione dei motivi d'appello né mirare a una nuova valutazione dei fatti. Viene inoltre confermato che, per negare le attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento, ma solo quelli ritenuti decisivi.
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