Un imputato, condannato per detenzione di eroina, ha presentato un ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un concordato in appello (patteggiamento) che aveva ridotto la sua pena. Il ricorso contestava il mancato riconoscimento del "fatto di lieve entità" per il reato di droga. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che l'accordo di patteggiamento implica la rinuncia a sollevare ulteriori questioni, anche quelle rilevabili d'ufficio, salvo eccezioni specifiche non presenti nel caso. Pertanto, la richiesta dell'imputato di riconsiderare la gravità del reato era estranea all'accordo già raggiunto. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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