La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione a causa della sua manifesta genericità. Il ricorrente, condannato per il reato di cui all'art. 495 c.p., aveva lamentato una carenza di motivazione in termini puramente assertivi. La Corte, confermando la sua giurisprudenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, evidenziando come un ricorso generico non possa superare il vaglio di ammissibilità.
Continua »