La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro patteggiamento presentato da un imputato. L'appello si basava su un presunto vizio di motivazione, ma la Corte ha ribadito che i motivi di impugnazione sono tassativamente limitati dalla legge (art. 448, co. 2-bis c.p.p.) e non includono la carenza di motivazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
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