La Corte di Cassazione ha stabilito che un ricorso contro patteggiamento è inammissibile se basato su motivi non previsti dalla legge. Nel caso specifico, un imputato aveva contestato la sentenza sostenendo che il giudice non avesse verificato la sua possibile innocenza. I giudici supremi hanno respinto il ricorso, chiarendo che l'art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita le impugnazioni a casi specifici, come un difetto di volontà o una pena illegale. La presunta mancata verifica di cause di assoluzione non rientra tra questi motivi tassativi. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la condanna al patteggiamento è diventata definitiva, con l'aggiunta del pagamento delle spese processuali.
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