L'Amministratore e il Socio di una società fallita hanno concordato una pena di due anni di reclusione per concorso in bancarotta fraudolenta documentale, avendo sottratto e occultato le scritture contabili. Successivamente, i due soggetti hanno presentato ricorso per cassazione, contestando la qualificazione giuridica del reato e chiedendo la derubricazione in bancarotta semplice. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro patteggiamento. I giudici hanno chiarito che, dopo la riforma del 2017, i motivi di impugnazione della pena concordata sono estremamente limitati. Il controllo del giudice sulla qualificazione giuridica deve limitarsi a rilevare errori macroscopici, senza una rivalutazione approfondita del caso. Di conseguenza, i ricorrenti hanno perso la causa e sono stati condannati a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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