La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro patteggiamento presentato da un imputato per frode informatica. La decisione si fonda sui rigidi limiti introdotti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che non consentono di impugnare la sentenza per motivi legati alla valutazione della responsabilità, come la mancata motivazione su eventuali cause di proscioglimento.
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