Un automobilista, condannato dal Tribunale di Ravenna per guida senza patente e sottrazione di cose sottoposte a sequestro, ha concordato la pena tramite patteggiamento. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione del proscioglimento immediato e un vizio di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro patteggiamento. I giudici hanno chiarito che, dopo la riforma del 2017, questo tipo di sentenza può essere impugnato solo per motivi tassativi, come il vizio della volontà, l'errore sulla qualificazione del fatto o l'illegalità della pena. L'imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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