Il Tribunale di Bergamo aveva applicato una pena concordata (patteggiamento) a un imputato per reati vari. L'imputato ha presentato un ricorso per cassazione contestando l'omessa dichiarazione di una causa di non punibilità e la mancanza di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso contro patteggiamento inammissibile. Questo perché, secondo il nuovo articolo 448, comma 2 bis, del codice di procedura penale, un ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per motivi specifici, come vizi della volontà o illegalità della pena, non per questioni di motivazione o cause di non punibilità. L'imputato è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma alla cassa delle ammende.
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