Due soggetti, accusati di detenzione di cocaina a fini di spaccio, concordano un patteggiamento con il Tribunale. Successivamente, propongono ricorso contestando la propria responsabilità e l'eccessività della pena. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro patteggiamento. I giudici chiariscono che, dopo la riforma del 2017, la sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per motivi tassativi, come il vizio della volontà, l'erronea qualificazione giuridica o l'illegalità della pena. Le contestazioni generiche sul merito dei fatti o sulla misura della pena non sono ammesse in questa sede. Di conseguenza, i ricorsi vengono rigettati con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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