La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile contro una misura di prevenzione. La sentenza chiarisce che il ricorso per Cassazione in questo ambito è consentito solo per violazione di legge e non per contestare la valutazione dei fatti (vizio di motivazione), considerata una questione di merito. Il ricorrente, condannato a pagare le spese e una sanzione, aveva criticato la valutazione della sua pericolosità sociale, ma i suoi motivi sono stati giudicati come una richiesta di riesame del merito, non consentita in sede di legittimità.
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