Un Docente, assunto a tempo indeterminato nel 2012 dopo anni di contratti a termine, ha chiesto il riconoscimento economico del periodo di precariato. Il Ministero lo aveva inserito nella fascia stipendiale iniziale (0-8 anni) anziché in quella superiore (3-8 anni), applicando una norma del contratto collettivo del 2011 che riservava la salvaguardia dello stipendio ai soli assunti di ruolo prima del 2010. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore. I giudici hanno stabilito che escludere i precari da questo beneficio viola il principio europeo di non discriminazione. La sentenza ha sancito che il riconoscimento servizio preruolo deve garantire la parità di trattamento retributivo anche a chi ha lavorato con contratti a termine prima dell'immissione in ruolo. Di conseguenza, il Docente ha vinto la causa e otterrà il ricalcolo delle differenze stipendiali.
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