Un imputato, condannato per rapina sulla base di un riconoscimento fotografico effettuato da un testimone, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo l'insufficienza della prova. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il riconoscimento fotografico, anche se informale, costituisce una prova valida se attendibile e supportato da altri elementi, come in questo caso un falso alibi. La sentenza ribadisce la solidità di tale strumento probatorio nel processo penale.
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