Un individuo, condannato per rapina, ha contestato la sua identificazione basata su un riconoscimento fotografico, a fronte di una successiva ricognizione formale dall'esito incerto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che il riconoscimento fotografico, se effettuato a ridosso dei fatti e supportato da altri elementi, può essere ritenuto più attendibile di una ricognizione formale avvenuta a distanza di tempo e potenzialmente viziata da interferenze esterne. La Corte ha anche respinto le doglianze procedurali relative al rito abbreviato.
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