Il Contribuente impugnava una cartella esattoriale per imposte non pagate. Durante il processo, decideva di aderire alla rottamazione delle cartelle, presentando formale rinuncia al ricorso. Tuttavia, pagava in ritardo la seconda rata della sanatoria. L'Amministrazione Finanziaria faceva notare che la definizione agevolata non si era perfezionata. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia. Di conseguenza, il processo si chiude definitivamente, ma il Contribuente perde la possibilità di contestare il debito originario, che l'esattore potrà riscuotere coattivamente poiché la sanatoria è decaduta a causa del ritardo nei pagamenti. Le spese di giudizio sono state compensate.
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