Una socia accomandataria ha contestato la sua iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti, sostenendo che la sua attività di elaborazione dati fosse di natura industriale e non commerciale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le decisioni dei giudici di merito. La Corte ha stabilito che l'attività svolta, consistente in consulenza fiscale e contabile, rientra nel settore terziario (commerciale). Inoltre, una precedente richiesta di rateizzazione dei contributi è stata considerata una ricognizione di debito, rafforzando la legittimità della pretesa dell'istituto previdenziale.
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