La Corte di Cassazione ha esaminato un caso relativo a una promessa di pagamento. Una società, opponendosi a un decreto ingiuntivo, sosteneva che un documento firmato fosse una mera accettazione di cessione di credito e non una ricognizione di debito. La Corte d'Appello aveva qualificato l'atto come promessa di pagamento, invertendo l'onere della prova. La Cassazione ha confermato, rigettando il ricorso. Ha stabilito che l'interpretazione del giudice di merito era plausibile e non sindacabile in sede di legittimità, in quanto basata su una valutazione logica della volontà delle parti emergente dal testo e dal contesto, rendendo irrilevante l'applicazione di criteri interpretativi sussidiari come quello 'contra stipulatorem'.
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