Una persona, condannata in via definitiva per ricettazione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Contestava sia la sua colpevolezza sia la mancata concessione di una riduzione di pena. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito di non poter riesaminare i fatti, compito dei giudici di merito. Sul tema di ricettazione e attenuanti generiche, ha stabilito che il giudice può negarle motivando la decisione sulla base degli elementi ritenuti più importanti, come la pericolosità sociale del reo, senza dover analizzare ogni singolo aspetto favorevole. L'imputato ha perso e deve pagare le spese processuali più una multa.
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