Un imprenditore, legale rappresentante di una società commerciale, è stato condannato per il reato di ricettazione a causa dell'importazione dalla Cina di elettrodomestici recanti marchi contraffatti. La Corte d'Appello aveva precedentemente dichiarato prescritto il reato di introduzione di prodotti falsi, riducendo la pena per la ricettazione. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la valutazione della contraffazione effettuata su foto e chiedendo la riqualificazione del fatto in incauto acquisto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato la sussistenza del dolo eventuale, escludendo la semplice colpa (incauto acquisto), poiché il ruolo apicale dell'imputato imponeva specifici controlli sulla merce importata. Di conseguenza, si configura pienamente il reato di ricettazione di marchi contraffatti.
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