La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato per il reato di ricettazione. L'imputato contestava l'eccessività della pena inflitta, sostenendo erroneamente che gli fossero state concesse le attenuanti generiche. I giudici hanno chiarito che non si trattava di attenuanti, bensì della corretta qualificazione del fatto come ricettazione di lieve entità, ai sensi dell'articolo 648, quarto comma, del codice penale. Il ricorso è stato giudicato generico e manifestamente infondato, poiché la sentenza di secondo grado aveva già adeguatamente motivato il bilanciamento delle circostanze. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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