Un uomo, condannato per la ricettazione di un motociclo, ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che il reato fosse ormai estinto per prescrizione. La difesa riteneva che, trattandosi di ricettazione di lieve entità, il tempo necessario a prescrivere il reato fosse inferiore rispetto all'ipotesi ordinaria. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la ricettazione di lieve entità non costituisce un reato autonomo, ma rappresenta una circostanza attenuante speciale. Di conseguenza, il calcolo della prescrizione segue il termine ordinario di dieci anni previsto per il reato base. Poiché alla data della sentenza d'appello il termine decennale non era ancora decorso, e l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere la prescrizione maturata successivamente, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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