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Riassorbibilità

11 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Il principio secondo cui un emolumento aggiuntivo, come l'assegno ad personam, viene progressivamente ridotto fino a scomparire, venendo 'assorbito' dai futuri aumenti di stipendio previsti dai contratti collettivi.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Transito nel ruolo civile: revoca assegno e rinuncia al ricorso
Un dipendente della Polizia Penitenziaria ottiene il transito nel ruolo civile del Ministero della Giustizia con mansioni di coadiutore. Il Ministero assegna inizialmente un assegno economico integrativo non riassorbibile per garantire la parità retributiva, ma poi revoca il beneficio economico. La Corte d'Appello respinge la richiesta del dipendente e dichiara la piena riassorbibilità dell'assegno a fronte dei successivi incrementi contrattuali stipendiali. Il lavoratore propone ricorso per Cassazione contro questa decisione ma, prima dell'udienza finale di discussione, deposita un atto di rinuncia formale al giudizio. I giudici di legittimità prendono atto della rinuncia del ricorrente, dichiarano l'estinzione definitiva della controversia e compensano integralmente tra le parti le spese legali.
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Assegno ad personam: tutela dello stipendio e riassorbimento
Un dipendente pubblico trasferito da un Ministero a un Ente previdenziale chiedeva la totale intangibilità del proprio assegno ad personam, escludendone qualsiasi riduzione futura. L'Ente previdenziale pretendeva invece l'azzeramento immediato della voce economica all'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo. La Corte di Cassazione ha respinto le richieste di entrambe le parti. I giudici hanno chiarito che il passaggio tra amministrazioni non può arrecare un danno economico immediato al dipendente. La retribuzione globale percepita in precedenza rimane garantita proprio attraverso l'assegno ad personam. Tuttavia, questo importo integrativo non resta fisso all'infinito, ma subisce il legittimo e graduale riassorbimento a fronte dei futuri miglioramenti stipendiali riconosciuti dal nuovo contratto dell'ente di destinazione.
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Passaggio di personale pubblico: assegno e tutele stipendiali
Un dirigente di un ente pubblico soppresso passa nei ruoli di un Ministero. Il lavoratore chiede il mantenimento integrale del vecchio trattamento economico e dell'indennità di risultato, rivendicando la non riassorbibilità del suo assegno personale. La Corte di Cassazione respinge la richiesta e conferma le decisioni dei giudici di merito. Il passaggio di personale pubblico comporta l'immediata applicazione del contratto collettivo della nuova amministrazione. La legge tutela il livello economico globale raggiunto dal dipendente, ma non garantisce l'intoccabilità a tempo indeterminato delle singole voci accessorie. Gli assegni personali restano soggetti a progressivo riassorbimento con i futuri aumenti stipendiali, garantendo così la parità di trattamento tra tutti i colleghi del nuovo ente.
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Irriducibilità della retribuzione: no ai tagli nel passaggio tra enti
Un dipendente pubblico, trasferito dal soppresso Registro Italiano Dighe al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha richiesto il mantenimento di un'indennità organizzativa precedentemente percepita. La Corte d'Appello ha riconosciuto il suo diritto a conservare tale importo sotto forma di assegno ad personam riassorbibile. Il Ministero ha impugnato la decisione, sostenendo che l'indennità, essendo un trattamento accessorio, non fosse protetta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. I giudici hanno stabilito che il principio di irriducibilità della retribuzione tutela anche le voci accessorie, purché certe e continuative. Pertanto, il lavoratore ha diritto a non subire penalizzazioni economiche a seguito del trasferimento, confermando la piena operatività della tutela retributiva nel passaggio tra amministrazioni.
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Irriducibilità della retribuzione: docente vince il ricorso
Una docente di ruolo della scuola materna è transitata, tramite mobilità volontaria, nei ruoli di una Giunta Regionale. La lavoratrice ha richiesto la conservazione della voce stipendiale "retribuzione professionale docenti", percepita stabilmente presso l'amministrazione di provenienza. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, ritenendo la voce incompatibile con il nuovo contratto collettivo. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso, riaffermando il principio di irriducibilità della retribuzione. I giudici hanno stabilito che le voci retributive fisse e continuative devono essere conservate tramite un assegno "ad personam" temporaneamente riassorbibile con i futuri aumenti di inquadramento. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra Corte d'Appello.
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Stipendio protetto ma non fisso: l’assegno ad personam è riassorbibile
Un ex Finanziere, transitato nei ruoli civili del Ministero dell'Economia, ha ricevuto un assegno per mantenere il suo precedente stipendio, più alto. L'uomo ha sostenuto in tribunale che tale assegno dovesse essere fisso e non riducibile. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta, stabilendo che si tratta di un assegno ad personam riassorbibile. Questo significa che l'importo è destinato a diminuire con i futuri aumenti contrattuali, fino ad azzerarsi. La sentenza chiarisce che la norma specifica per la Guardia di Finanza applica correttamente il principio generale di riassorbibilità, bilanciando la tutela dello stipendio al momento del passaggio con la parità di trattamento tra i dipendenti pubblici. Vince quindi l'Amministrazione.
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Assegno ad personam riassorbibile: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un dipendente pubblico trasferito da un Ministero a un Comune. La Corte ha stabilito che il dipendente ha diritto a mantenere il trattamento economico superiore percepito in precedenza, ma che la differenza deve essere corrisposta tramite un assegno ad personam riassorbibile. Questo significa che l'assegno verrà progressivamente ridotto e assorbito dai futuri aumenti contrattuali, in base al principio della globalità della retribuzione e non delle singole voci che la compongono.
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Assegno ad personam: è riassorbibile? La Cassazione
Un dipendente pubblico, trasferito da un Ministero all'altro, contestava la riduzione del proprio stipendio e la natura del conseguente assegno ad personam. La Corte di Cassazione ha confermato che, in assenza di norme specifiche contrarie, l'assegno ad personam concesso per mantenere il livello retributivo è riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali, rigettando il ricorso del lavoratore.
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Assegno ad personam: la guida alla riassorbibilità
Un ex dipendente delle ferrovie, trasferito a un ente previdenziale, ha richiesto il controvalore di un benefit di viaggio. Una precedente sentenza aveva già riconosciuto il suo diritto. La Corte di Cassazione ha stabilito che il calcolo del valore deve rispettare i criteri fissati dalla precedente sentenza (giudicato), ma ha anche chiarito che la somma risultante, qualificata come assegno ad personam, è soggetta a riassorbimento con i futuri aumenti stipendiali, affermando un principio generale per il pubblico impiego.
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Assegno ad personam: la Cassazione e la riassorbibilità
In un caso riguardante un ex dipendente delle ferrovie trasferito al settore pubblico, la Corte di Cassazione ha stabilito due principi chiave. In primo luogo, l'assegno ad personam, concesso per mantenere il livello retributivo precedente, è di norma riassorbibile nei futuri aumenti stipendiali. In secondo luogo, se una precedente sentenza definitiva (giudicato) ha già stabilito i criteri per calcolare un'indennità, il giudice successivo non può discostarsene, garantendo così la certezza del diritto.
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Assegno ad personam: riassorbimento e calcolo
Un ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, trasferito a un ente previdenziale, ha rivendicato il controvalore economico di un benefit di viaggio perso. La Corte di Cassazione ha stabilito che il calcolo deve basarsi su un precedente giudicato che indicava uno specifico prontuario prezzi. Ha inoltre affermato il principio generale secondo cui l'assegno ad personam risultante è riassorbibile nei futuri aumenti stipendiali, riformando la decisione della Corte d'Appello.
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