La Corte d'Appello dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione proposto da una lavoratrice contro i datori di lavoro, ritenendo superato il termine semestrale introdotto dalla riforma del 2009. La ricorrente impugnava la decisione davanti alla Corte di Cassazione, evidenziando che la causa di primo grado era iniziata nel 2005, ossia prima della riforma. La Suprema Corte accoglie il ricorso della lavoratrice. Il principio di diritto ribadisce che la riduzione a sei mesi si applica solo alle cause introdotte dopo il 4 luglio 2009. Per i giudizi instaurati in precedenza rimane valido l'originario termine annuale. La Cassazione cassa la pronuncia impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello in diversa composizione per il riesame del merito, accertando la tempestività del termine lungo di impugnazione.
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