Due societa' costruttrici hanno stipulato una convenzione di lottizzazione con un Comune, impegnandosi a eseguire varie opere infrastrutturali. Anni dopo, le societa' hanno impugnato l'accordo sostenendo l'errata qualificazione di alcune opere come primarie anziche' secondarie, con conseguente richiesta economica all'ente. A seguito dei rigetti nei primi gradi di giudizio amministrativo, le societa' hanno proposto istanza di revocazione basandosi su un documento asseritamente decisivo rinvenuto tardivamente. Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di decisivita' e assenza di causa di forza maggiore. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha confermato la decisione, dichiarando inammissibile il ricorso delle imprese per insussistenza di violazioni dei limiti esterni della giurisdizione e condannandole al pagamento delle spese processuali.
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