Un'impresa agricola si è vista revocare un contributo pubblico per non aver avviato l'attività agrituristica finanziata. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della revoca, sottolineando che il mancato utilizzo della struttura per gli scopi previsti e l'ammissione di inattività da parte del titolare costituiscono motivi sufficienti. La decisione chiarisce che la prova dell'inadempimento può basarsi anche su verbali di sopralluogo redatti da pubblici ufficiali, che fanno piena prova dei fatti attestati.
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