Il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena per un soggetto che non aveva versato la provvisionale risarcitoria stabilita in sentenza. La Corte di Cassazione ha annullato tale ordinanza rilevando che, in assenza di un termine specifico fissato dal giudice per l'adempimento dell'obbligo, questo coincide con il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della condanna. Poiché tale termine non era ancora decorso al momento della decisione di revoca, il provvedimento è stato ritenuto illegittimo.
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