Un automobilista, condannato per omicidio stradale tramite patteggiamento, ha presentato ricorso in Cassazione contro la sanzione accessoria della revoca della patente. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando il motivo manifestamente infondato. L'ordinanza sottolinea che, in caso di revoca patente patteggiamento, la motivazione del giudice di primo grado, se completa e congrua, non è censurabile. L'automobilista è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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