La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal legale rappresentante e terzo intestatario di una società commerciale contro il diniego di revoca della confisca di prevenzione. La difesa sosteneva che un mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale e sentenze di merito sopravvenute costituissero fatti nuovi capaci di annullare la misura patrimoniale. I giudici di legittimità hanno ribadito che una diversa interpretazione giuridica, anche se stabilita dalle Sezioni Unite, non rappresenta un fatto nuovo idoneo a superare l'autorità del giudicato. Inoltre, le prove sopravvenute devono dimostrare un'incompatibilità assoluta con la decisione originaria, circostanza non emersa nel caso concreto. Di conseguenza, la confisca definitiva dell'azienda resta pienamente valida ed efficace, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
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