L'imputato, condannato in secondo grado per reati finanziari e associazione per delinquere, ha chiesto la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorrente ha sostenuto l'attenuazione delle esigenze custodiali in base al tempo trascorso dai fatti, definito tempo silente, e alla presunta carenza di motivazione autonoma del provvedimento originario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che il solo scorrere del tempo non giustifica la revoca della misura cautelare. Inoltre, i vizi di motivazione dell'ordinanza iniziale dovevano essere eccepiti con il riesame e non in sede di appello cautelare. La condanna d'appello sopravvenuta rafforza il pericolo di recidiva, confermando la necessità degli arresti domiciliari.
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