Una società di persone presenta domanda di concordato preventivo, ma il tribunale la dichiara inammissibile e pronuncia il fallimento. Successivamente, la Corte d'Appello revoca il fallimento con decisione definitiva. Nel frattempo, il curatore vende l'azienda e chiede la liquidazione del proprio compenso. Il tribunale pone il saldo del compenso a carico della società tornata in bonis (ritornata in normale attività). La Corte d'Appello conferma, ritenendo che la società abbia beneficiato dell'attività del curatore. La Cassazione accoglie il ricorso della società: in caso di revoca del fallimento senza colpa del debitore, il compenso del curatore fallimentare non può essere posto a suo carico, ma deve gravare sull'erario dello Stato.
Continua »