Una società beneficia di fondi statali per la realizzazione di un impianto produttivo. A seguito di verifiche, il Ministero dispone la revoca contributi pubblici parziale, chiedendo la restituzione di una cospicua somma per irregolarità, tra cui pagamenti in contanti non ammessi e beni non funzionali al ciclo produttivo. L'azienda si oppone, eccependo la prescrizione del credito ministeriale e vizi procedurali. Dopo il passaggio dalla giustizia amministrativa a quella ordinaria, i giudici di merito respingono le pretese dell'impresa. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'azienda: la prescrizione è stata interrotta dal precedente giudizio e le contestazioni sui pagamenti si risolvono in una mera richiesta di riesame dei fatti, preclusa in sede di legittimità. L'impresa è condannata al pagamento delle spese legali.
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