Un soggetto, condannato con patteggiamento per associazione a delinquere finalizzata all'abusivismo finanziario, ha richiesto la revisione penale dopo che alcuni suoi coimputati erano stati assolti in un separato giudizio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello. La motivazione si fonda sul principio che l'assoluzione di alcuni membri non fa venir meno il reato associativo se il numero minimo di partecipanti, richiesto dalla legge, è comunque raggiunto da altri soggetti già condannati in via definitiva, incluso il ricorrente.
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