Un imprenditore, condannato per concorso nel reato di emissione fatture false (art. 8, D.Lgs. 74/2000) per aver istigato un'altra società a emettere un documento fittizio a favore della propria, ha visto respinto il suo ricorso in Cassazione. La difesa sosteneva che la semplice registrazione contabile della fattura ("avvalimento") attivasse la clausola di non punibilità dell'art. 9, escludendo il concorso. La Suprema Corte ha rigettato questa tesi, chiarendo che la norma si applica solo in caso di "utilizzazione" della fattura in dichiarazione fiscale, non per il semplice avvalimento. La condanna per il concorso reato emissione fatture è stata quindi confermata, mentre la sentenza è stata annullata con rinvio solo per la rideterminazione della pena, giudicata immotivata.
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