Il Conducente, condannato in via definitiva per guida in stato di ebbrezza, ha proposto istanza di revisione della sentenza. A sostegno della richiesta, ha presentato una consulenza tecnica che contestava l'omologazione e la corretta manutenzione dell'etilometro utilizzato per il test alcolimetrico. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile la domanda, ritenendo che tali contestazioni non costituissero una prova nuova, in quanto già sollevate e discusse durante il processo di merito. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo che la revisione della sentenza non può essere utilizzata come un ulteriore grado di appello per ridiscutere questioni già affrontate. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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