Gli eredi di un medico, condannato per omicidio colposo prescritto, presentano un ricorso straordinario per errore di fatto contro la decisione della Cassazione che aveva respinto la loro richiesta di revisione. I ricorrenti lamentano che la cancelleria non ha comunicato via PEC le richieste del Procuratore Generale, violando le norme emergenziali Covid-19, e non ha notificato il verdetto finale. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che la procedura speciale pandemica non si applica ai giudizi in camera di consiglio non partecipata, regolati dalle norme ordinarie. In questo rito, la mancata notifica delle richieste dell'accusa o del dispositivo non invalida la decisione, che si perfeziona solo con il deposito ufficiale. I ricorrenti sono condannati alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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