Un uomo, condannato per rapina con rito di patteggiamento, ha chiesto la revisione della sua sentenza dopo che i suoi coimputati, processati con rito ordinario, sono stati assolti. La sua richiesta si basava sulla presunta esistenza di un conflitto tra le due decisioni. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo un principio fondamentale: non si ha una vera e propria **revisione per contrasto di giudicati** se l'assoluzione dei complici deriva da una diversa valutazione delle prove (in questo caso, per insufficienza probatoria) e non da un accertamento di fatti oggettivamente incompatibili con la condanna. La diversità dei riti processuali scelti ha inciso sull'esito, ma non ha creato un contrasto insanabile. La condanna dell'uomo è stata quindi confermata.
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